Congedo Parentale


In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, il Consiglio dei ministri, in data 22 giugno ha approvato Il decreto legislativo n. 105/2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022), in vigore dal 13 agosto 2022.

 Con il messaggio n. 3066 del 4 agosto 2022 , l’Inps fornisce le prime indicazioni sulle novità introdotte dal decreto in materia di maternità, paternità e congedo parentale.



PERIODO SPETTANTE


LA MADRE

Può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita.

In caso di adozione o affidamento a fare data dall’ingresso in famiglia.



IL PADRE

Può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita. In caso di adozione o affidamento a fare data dall’ingresso in famiglia.




ENTRAMBI I GENITORI

Possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita.  In caso di adozione o affidamento a fare data dall’ingresso in famiglia.




GENITORE “SOLO”

Sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale. Per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio.



CONGEDO PARENTALE – RETRIBUZIONE


RETRIBUZIONE SPETTANTE FINO A UN PERIODO MASSIMO COMPLESSIVO DI 9 MESI (E NON PIU’ 6 MESI)


- Per il personale della scuola resta ferma la retribuzione per intero dei primi 30 giorni di congedo complessivamente fruiti da entrambi i genitori (art. 12 CCNL 2006-09).


E’ introdotto il congedo di 3 mesi per ciascun genitore “non trasferibile” all’altro genitore e un ulteriore periodo di congedo di 3 mesi  complessivi per entrambi i genitori ma da fruire in alternativa tra loro


LA MADRE

Fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile al 30% della retribuzione di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore.

IL PADRE

Fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile al 30% della retribuzione di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore.

ENTRAMBI I GENITORI

Hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile al 30% della retribuzione della  durata complessiva di 3 mesi.

GENITORE “SOLO”

Degli 11 mesi 9 mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione.


PERIODI DI CONGEDO PARENTALE ULTERIORI AI 9 MESI


Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.