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ATTIVITÀ COLLEGIALI DOCENTI
COLLEGI DEI DOCENTI E CONSIGLI DI CLASSE
(art. 29 del CCNL/2007)
D. Quante ore sono dedicate alla partecipazione degli organi collegiali?
R. Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono:
40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative; altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
D. I cosiddetti incontri per “dipartimenti” rientrano nelle 40 ore dei collegi dei docenti?
R. Sì.
Fanno capo al collegio dei docenti dei gruppi di lavoro o commissioni di studio, cosiddetti dipartimenti disciplinari e interdisciplinari, che hanno la funzione di formulare delle proposte che poi sono rese definitive in sede di collegio dei docenti costituendo un indirizzo per tutti i consigli di classe.
D. Gli incontri scuola-famiglia rientrano nelle 40 ore da dedicare ai collegi dei docenti?
R. Sì.
Se il collegio dei docenti (cui compete la deliberazione del piano delle attività) ha deliberato lo svolgimento, nel corso dell’anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimento collettivo dei genitori (cosiddetti incontri scuola-famiglia), tali ore vanne imputate al monte ore (fino a 40 annue) dedicato ai collegi dei docenti.
Pertanto, nel momento in cui si calendarizzano colloqui periodici con le famiglie per informarle sull’andamento delle attività didattiche, essi in quanto collegiali e programmati, e quindi non più individuali, rientrano chiaramente tra le attività collegiali.
D. I corsi obbligatori sulla sicurezza rientrano nelle 40 + 40 ore?
R. L’art. 37 comma 12 del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che la formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri a carico dei lavoratori.
I corsi sono obbligatori solo se svolti durante l’orario di servizio, altrimenti le ore impegnate dal personale docente devono rientrare nelle 40 + 40 ore delle attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 del CCNL/2007.
R. Sì.
Le uniche prestazioni che possono essere richieste prima che inizino le lezioni o comunque nel periodo di sospensione delle stesse o quando queste sono terminate sono esclusivamente le attività funzionali all’insegnamento relative a scrutini ed esami, riunioni di collegio docenti e consigli di classe, ma solo se programmate, cioè comprese nel piano approvato dal collegio a inizio d’anno, e nella quantità fissata dal CCNL/2007.
I docenti, dunque, nel periodo in cui non vi è lezione (dal 1 settembre all’inizio della scuola e dal termine delle lezioni al 30/6) ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività, non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio):
-Alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento;
-A recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
-Ad attività di riordino della biblioteca o altre attività normalmente “estranee” all’insegnamento;
-Ad adempiere a qualsiasi attività prevista in un “elenco” di impegni stilato autonomamente dal Dirigente e non previsto nel Piano delle attività.
Ciò vale per qualsiasi ordine di scuola a lezioni terminate.
L’unica eccezione è per i docenti di II grado non impegnati negli esami per i quali è previsto di rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
R. Rientrano:
la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
la correzione degli elaborati;
i rapporti individuali con le famiglie.
lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
l’accoglienza e la vigilanza degli alunni. In questo caso gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
R. A seguito della Sentenza della Corte di Cassazione n. 7320 del 14/3/2019, in cui i giudici si sono espressi sulla questione delle ore funzionali all’insegnamento in caso di part-time, abbiamo ricevuto molte richieste di chiarimento.
La sentenza non fa altro che ribadire quanto da noi sempre sostenuto e cioè che il CCNL e l’Ordinanza Ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997 (art. 7.7) stabiliscono quanto segue:
le 40 ore indicate nell’art. 29, comma 3, lettera a) (Collegio Docenti, Dipartimenti e altre articolazioni del Collegio…) sono da ritenersi obbligatorie per l’intero ammontare e vanno riproporzionate
le 40 ore indicate nell’art 29, comma 3, lettera b) (Consigli di classe, interclasse, intersezione, ivi compresa la stesura collegiale di PEI e PDP, riunioni con o senza i genitori, inseriti nel Piano annuale delle attività votato dal Collegio Docenti…) vanno riproporzionate in base all’orario di insegnamento
Esempio: part-time 9 ore 18:40 = 9:x 40×9:18 x=20
Cogliamo l’occasione per ricordare che:
nella programmazione degli impegni relativi all’art. 29, comma 3, lettera b) è necessario tener conto dei docenti con un numero di classi superiori a sei, al fine di prevedere la loro partecipazione per un numero di ore non superiore alle 40 e contemporaneamente un’equilibrata presenza dei docenti alle riunioni
il docente impegnato su più scuole ovviamente non è tenuto a svolgere ore oltre quelle previste per contratto, e in questo caso dovrà suddividere i propri impegni funzionali in proporzione alle ore che presta nelle singole scuole
I docenti in servizio in più scuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal collegio dei docenti (40 + 40 ore) proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati.
Da un punto di vista pratico i dirigenti scolastici delle diverse scuole devono concordare gli impegni del docente.
Se ciò non dovesse avvenire si consiglia al docente di presentare lui stesso un piano degli impegni collegiali proporzionale alle ore che presta in ciascuna scuola (Esempio: presta 9 ore nella scuola A e 9 nove ore nella scuola B: avrà 20 ore di partecipazione nella prima scuola e 20 ore nella seconda).
R. Se nell’elaborazione del calendario degli impegni collegiali in ciascuna scuola non sia stato possibile evitare sovrapposizioni delle attività degli organi collegiali, a “parità” (per così dire) di impegni (consigli di classe o collegio docenti in tutte e due le scuole) si potrà tenere conto delle ore cheil docente ha già prestato nella scuola per quel determinato incontro collegiale così da fissare la partecipazione all’uno o all’altro incontro, oppure si dovrà dare una “priorità” ad una delle due attività da svolgere:
Es. l’incontro con le famiglie nella scuola A potrà sicuramente avere priorità rispetto ad un collegio docenti o ad un consiglio di classe (solo se non sia riunito per lo scrutinio)che si svolge nello stesso giorno nella scuola B.
La presenza all’incontro collegiale nella scuola A sarà la giustificazione dell’assenza nella scuola B.
Si ritiene invece prevalente in ogni caso la partecipazione al consiglio di classe quando è convocato per le operazioni di scrutinio intermedio e finale.
R. Qualora, a seguito della partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, il docente venga a superare il tetto delle 40 ore, ha titolo o al pagamento delle ore aggiuntive nella misura stabilita dalla tabella 5allegata al contratto stesso o all’esonero dalla partecipazione.
R. Il Contratto non prevede esplicitamente la possibilità di accesso ai compensi a carico del fondo anche qualora si superino le 40 ore dei consigli di classe.
Per queste ultime, quindi, spetta al collegio dei docenti regolamentarle per far sì che soprattutto chi ha molte classi (“superiore a sei” ) non superi le 40 ore annue.
R. Il Piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti è obbligatorio per tutti i docenti.
L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata.
R. Ai sensi dell’art.16 del CCNL del 29.11.2007 il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro. Tali permessi debbono essere recuperati con supplenze o con svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
L’ARAN ha a tal proposito specificato che nulla dice il contratto nel caso di un permesso fruito durante le attività collegiali, che sono attività funzionali all’insegnamento ai sensi dell’art. 29 del CCNL/2007, non fungibili con le attività di insegnamento.
R. Il numero delle riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli diclasse, informazione alle famiglie, scrutini, ecc.) viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti.
Tale piano è predisposto ogni anno dal dirigente prima dell’inizio delle lezioni e deliberato dal collegio dei docenti.
Con la stessa procedura il Piano può essere modificato nel corso dell’anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze.
Pertanto, non esiste un numero minimo o massimo oltre il quale non è possibile deliberare (fermo restando il raggiungimento delle ore previste da ciascun docente).
R. La convocazione degli organi collegiali è demandata al regolamento interno d’istituto. Ogni scuola può in tal senso deliberare autonomamente.
Per prassi ormai consolidata la convocazione avviene con un preavviso minimo non inferiore ai 5 giorni. Tale prassi è supportata dalla C.M. 105/1975, che all’art.1 prescrive:
“La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell´organo collegiale e mediante affissione all´albo di apposito avviso; in ogni caso, l´affissione all´albo dell´avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell´organo collegiale…”.
R. Deve indicare la data, l’ora d’inizio e l’ora di chiusura della seduta, nonché l’ordine del giorno.
R. Di norma possano essere votati solo gli argomenti fissati nell’ordine del giorno dell’atto di convocazione.
Tuttavia il Consiglio di Stato ha previsto la legittima deliberazione solo se risulti per certo che tutti i componenti del collegio erano preparati per discutere l’argomento e lo hanno discusso, deliberando all’unanimità.
R. Ogni riunione collegiale deve concludersi entro l’ora indicata nella convocazione.
Può però accadere che non si riesca ad esaurire l’ordine del giorno previsto nel tempo originariamente stabilito.
In questo caso il presidente può proporre l’aggiornamento della seduta oppure, su delibera del collegio, la possibilità di proseguire la riunione fino all’esaurimento dei lavori all’ordine del giorno.
Non vi è comunque dubbio che in entrambi i casi il docente dovrà conteggiare l’orario effettivo della durata della seduta:
-es. durata del collegio dei docenti stabilita per 2 ore il cui tempo però effettivo risulterà di 3 ore.
Il docente avrà partecipato al collegio per 3 ore e non 2. Le 3 ore, quindi, e non le 2 originariamente stabilite, contribuiranno al raggiungimento del monte ore previsto per i collegi docenti (fino a 40 ore).
R. Sono collegi e consigli straordinari quelli che non sono stati previstin el monte ore stabilito dal Piano delle Attività deliberato ad inizio annoma il cui svolgimento si rende necessario per problematiche sopraggiunte in corso d’anno (es. Consiglio di classe riunito eccezionalmente per sanzionare un allievo).
Le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, quindi non inizialmente previste nel Piano delle attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore: Ne consegue che costituisce un dovere del docente parteciparvi e giustificare un’eventuale assenza. Così come considerarle nel monte ore previsto dalla norma.
R. Il docente deve partecipare agli incontri collegiali anche se svolti nel giorno “libero”.
Il personale docente è in tale giorno esentato soltanto dall’obbligo delle lezioni e non anche dalle altre attività non di insegnamento. Gli eventuali impegni collegiali non comportano alcun diritto a recuperare il “giorno libero” con un riposo compensativo.
R. Sì.
Quando almeno un terzo dei docenti ne faccia richiesta.
R. Per la validità dell’adunanza del collegio dei docenti è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
R. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
R. In caso di parità prevale il voto del presidente.
R. Non si conta chi si astiene il quale comunque è componente della seduta ai fini della validità della stessa, ma rimane valida, ai fini dell’approvazione della deliberazione, solo la maggioranza dei voti validamente espressi.
Pertanto, rimane del tutto irrilevante il comportamento di coloro che, pur essendo presenti, e concorrendo, quindi, a fornire la validità della seduta, con la dichiarazione di astensione non hanno espresso alcun voto.
Sono anche irrilevanti ai fini della dichiarazione del quorum in esame i voti nulli e le schede bianche in quanto entrambi non possono ritenersi voti validamente espressi, i primi perché invalidi e i secondi perché non contengono una precisa indicazione di volontà.
R. Sì.
Il docente può dichiarare la sua non partecipazione alla votazione e allontanarsi dall’aula.
Ovviamente questa fattispecie dovrà essere verbalizzata. In questi casi non viene meno il “quorum strutturale” originariamente garantito, ma si calcolerà un componente in meno per la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi che comporterà l’approvazione della proposta (al pari di ciò che accade con gli astenuti).
R. La norma non specifica nulla in merito.
Pertanto, l’adunanza sarà valida anche se non si raggiunge il “quorum strutturale” del 50% più uno.
R. No.
Per la riunione dello scrutinio intermedio e finale è obbligatoria la presenza di tutti i
docenti del consiglio di classe e non è ammessa l’astensione dal voto in caso di decisioni da assumere a maggioranza. Nel caso in cui un docente dovesse risultare assente è altresì obbligatorio sostituirlo con altro docente della stessa materia.
R.I cosiddetti “prescrutini” non esistono nel nostro ordinamento e non sono quindi equiparati agli scrutini. Quest’ultimi, infatti, sono gli unici che richiedono il “collegio perfetto” e quindi la presenza di tutti i componenti del consiglio di classe e l’obbligo da parte del Dirigente di sostituire l’eventuale docente assente. Ciò non può invece valere per i “prescrutini”.
Per tali motivi i prescrutini sono considerati come “normali” attività funzionali all’insegnamento e di conseguenza è obbligatorio che siano inseriti nel piano annuale delle attività e rientrino nelle 40 ore previste dal Contratto.